Newsletter - agosto 2023
Novità giurisprudenziali
Cassazione del 8/8/2023 n 24093, sez. I civile
I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono quelle dazioni di denaro dei soci a favore della società col vincolo di destinazione all’aumento suddetto, con la conseguenza che, se non viene effettuato l’aumento di capitale, il socio ha diritto alla restituzione di quanto versato per il principio della ripetizione dell’indebito, essendo venuta meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale dal socio alla società.
La natura di versamento in conto futuro aumento di capitale deve risultare in modo univoco e chiaro, per esempio utilizzando riferimenti inconfutabili come il termine entro il quale deliberare l’aumento di capitale, da cui desumere la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento di capitale, non essendo sufficiente la mera dicitura versamento in conto futuro aumento di capitale riportata nelle scritture contabili.
Nel dibattito giurisprudenziale, vengono illustrate le diverse tipologie di dazioni che si possono distinguere in conferimenti, finanziamenti dei soci, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale.
L’individuazione della tipologia rileva perché, a seconda della natura del versamento stesso, si applica una differente disciplina: per esempio, i finanziamenti devono essere restituiti dalla società ai soci, i versamenti a titolo d’ulteriore apporto sono un incremento di cui non è dovuta la restituzione ai soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale, in quanto destinati a questa precisa finalità, devono essere restituiti ai soci, se l’aumento di capitale non si verifica.
Cassazione del 2/8/2023 n 23606, sez. II civile
Il principio per cui le norme relative all’inadempimento contrattuale non si applicano ai contratti societari perché caratterizzati non dalla corrispettività delle prestazioni, bensì dalla comunione di scopo, non riguarda le cooperative, nelle quali, oltre alla partecipazione sociale connotata da comunione di scopo, vi è l’ulteriore rapporto, improntato alla corrispettività, relativo allo scambio di beni e servizi tra società e socio.
Lo scopo mutualistico delle società cooperative, diversamente dallo scopo lucrativo di altri tipi di società rivolte alla produzione e ripartizione degli utili, consiste nell’esercizio di attività economica per fornire beni e servizi ai soci, rispondendo all’esigenza dei soci stessi.
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