Logo




Newsletter -  febbraio 2023

 

Novità giurisprudenziali

 

Cassazione del 9/2/2023, n. 4049 sez. III civile

L’articolo 2903 del codice civile, laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni, è da intendersi nel senso che il termine decorre dal giorno in cui è data pubblicità dell’atto ai terzi, sulla base del coordinamento con il disposto dell’articolo 2935, con la conseguenza che la decorrenza si computa non dal giorno della stipula ma dal giorno in cui è eseguita la formalità di pubblicità immobiliare.

 

La trascrizione degli atti ha funzione precipuamente dichiarativa, cioè è finalizzata a dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore per i beni immobili e mobili registrati, in base al criterio della priorità temporale della trascrizione.

 

Cassazione del 21/2/2023, n. 5356 sez. III civile

In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio, pur rendendolo inopponibile ai terzi, non fa venire meno l’interesse all’esercizio dell’azione non solo perché, con il sopravvento dell’annotazione successiva, l’atto può diventare in qualsiasi momento opponibile, ma anche perché la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall’annotazione, può rendere più difficile la realizzazione del credito.

 

Per l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, è prevista una disciplina specifica per cui la trascrizione ha valore informativo di pubblicità notizia, mentre l’opponibilità ai terzi dipende dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

 

P.IVA 09387740013

 

www.notaioannapolimeno.it

 

Per cancellarti dalla newsletter clicca qui