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Newsletter - dicembre 2022

 

Novità giurisprudenziali

 

Cassazione, 13 dicembre 2022 n 36407, sez. VI-2 civile

Per quanto concerne la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, l’articolo 2495 secondo comma del codice civile prevede che l’obbligazione non si estingue ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ed è onere del creditore stesso provare la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso sulla base del bilancio di liquidazione.

 

L’articolo 2495 secondo comma del codice civile collega l’estinzione della società alla cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguenza che i creditori insoddisfatti durante la liquidazione possono tutelarsi con un’azione nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse nel bilancio finale di liquidazione.

 

 

Cassazione, 13 dicembre 2022 n 36350, sez. VI-3 civile

Per le persone giuridiche, l’espressione sede amministrativa risultante dal registro delle imprese è idonea a indicare sinteticamente la sede effettiva cioè il luogo dove stabilmente si concentrano le interazioni con i soci e i terzi per lo svolgimento delle attività dell’ente.

 

Con riferimento al contenuto dell’atto costitutivo della società, l’indicazione della sede è un elemento previsto dall’articolo 2328 n 2) del codice civile.

 

 

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