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Newsletter - settembre 2020

 

Novità legislative

Il decreto semplificazione DL 16 luglio 2020 n 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n 120 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n 228, supplemento ordinario n 33, nell’articolo 10 comma 1 introduce alcune modifiche in vigore dal 15 settembre che riguardano

 

-il Testo Unico dell’Edilizia, in particolare l’articolo 9bis che definisce lo stato legittimo dell’immobile che può risultare, per gli immobili realizzati in base a titolo abilitativo, dai contenuti del titolo abilitativo originario o relativo all’ultimo intervento, per gli immobili realizzati in un’epoca in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo e per gli immobili realizzati in base a titolo abilitativo di cui non si rinvenga copia, purchè sussista un principio di prova, da quanto desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti

 

-lo scioglimento e l’aumento di capitale nelle società di capitali, in particolare

-l’articolo 40 introduce il quarto comma nell’articolo 2492 del codice civile con la previsione che il cancelliere, entro cinque giorni dalla comunicazione del reclamo al bilancio di liquidazione, deve darne comunicazione telematica per l’annotazione nel registro delle imprese e un estratto della sentenza definitiva deve essere trasmessa entro cinque giorni dal cancelliere al registro delle imprese per la relativa annotazione. L’articolo 40 introduce altresì il secondo comma dell’articolo 2495 del codice civile con la previsione che, decorsi i cinque giorni, il conservatore iscrive la cancellazione della società nel registro delle imprese, qualora non siano state inviate da parte del cancelliere notizie di reclami

-l’articolo 44 modifica l’articolo 2441 del codice civile prevedendo, tra l’altro, nel secondo comma, la riduzione da quindici a quattordici giorni del termine minimo per l’esercizio del diritto di opzione, nel terzo comma, la riduzione del numero di sedute per l’offerta dell’inoptato e, nel quarto comma, l’obbligo di indicare le ragioni dell’esclusione o limitazione del diritto di opzione in una relazione degli amministratori, da depositare presso la sede sociale e sul sito della società entro il termine di convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto da leggi speciali

 

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