Newsletter - febbraio 2025
Novità giurisprudenziali
Cassazione del 3/2/2025, n. 2505 sez. V civile
Nel caso di acquisto di immobile con le agevolazioni prima casa da parte di più soggetti, in comunione pro indiviso, il trasferimento immobiliare prima del decorso del quinquennio comporta la responsabilità solidale dell’obbligazione tributaria ai sensi dell’articolo 57 comma I del D.P.R 131 del 26 aprile 1986 perché la rilevanza delle quote rimane sul piano dei rapporti interni.
In tema di responsabilità solidale, si consolida in giurisprudenza l’orientamento in base al quale per l’imposta dovuta, a seguito di decadenza da agevolazioni tributarie, trova applicazione il principio per cui sono solidalmente responsabili tutti i contraenti anche se il fatto riguarda soltanto uno di essi.
Cassazione del 26/2/2025, n. 5068 sez. T
Nell’ipotesi di fruizione delle agevolazioni prima casa per l’imposta di registro, se si rivende infra quinquennio l’immobile, riservandosi il dominio a garanzia della parte di prezzo dilazionato, si decade dall’agevolazione perché ai sensi della norma tributaria rileva il momento della conclusione del contratto e non quello del pagamento integrale del prezzo.
Ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, del D.P.R 131 del 26 aprile 1986, non si applica alla compravendita con riserva della proprietà il regime fiscale delle fattispecie sottoposte a condizione sospensiva perché l’effetto traslativo dipende dal pagamento del prezzo da parte dell’acquirente e non da un evento estraneo alla volontà delle parti. La tassazione ricostruisce quindi la fattispecie in modo diverso da come avviene in ambito civilistico ad opera di una parte della dottrina che sostiene l’inquadramento come compravendita ad effetti reali differiti al momento dell’integrale versamento del prezzo.
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