Newsletter - gennaio 2025
Novità giurisprudenziali
Cassazione del 7/1/2025, n. 210 sez. II civile
La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva nel rapporto di proporzionalità tra l’attribuzione dei beni e le quote spettanti e nell’efficacia novativa in caso di incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello scaturito dall’accordo transattivo, con la conseguenza che, salva un’espressa manifestazione di volontà conservativa, per accertare il carattere novativo occorre indagare l’effettivo intento delle parti.
Della transazione divisoria si accenna nel secondo comma dell’articolo 764 del codice civile quando si esclude l’applicazione dell’azione di rescissione al contratto con cui le parti intendono prevenire ed evitare liti, mediante l’assegnazione di beni ereditari indipendentemente dal calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote. Della divisione transattiva si parla, invece, nel primo comma del medesimo articolo che ammette l’azione di rescissione per ogni atto che abbia l’effetto di far cessare la comunione dei beni ereditari.
Sui contorni delle suddette figure giuridiche molto si è discusso fino ad arrivare all’ipotesi, sostenuta da una parte della dottrina, che l’aspetto saliente sia individuabile sotto il profilo temporale, ovvero nella contemporaneità della divisione transattiva rispetto agli atti di scioglimento della comunione, diversamente dalla transazione divisoria configurabile in una fase successiva rispetto alla divisione già avvenuta.
Cassazione del 8/1/2025, n. 407 sez. II civile
Il contratto a favore del terzo stipulato dal proprietario del fondo servente può essere un valido titolo costitutivo di una servitù prediale, purchè la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore del fondo del terzo, il contenuto della previsione sia chiaro e voluto dai contraenti in modo inequivoco, il fondo determinante sia individuato o individuabile con certezza e lo stipulante abbia un interesse, anche non patrimoniale, alla costituzione della servitù.
Come previsto dal secondo comma dell’articolo 1372 del codice civile, il contratto non produce effetto nei confronti dei terzi se non nei casi previsti dalla legge. Tra le fattispecie che producono effetti diretti, purchè vantaggiosi, nei confronti di terzi vi è il contratto a favore del terzo previsto dagli articoli 1411 e seguenti del codice civile, con le disciplina dettata dal legislatore per i rapporti tra promittente e stipulante, tra promittente e terzo e per la posizione del terzo che resta estraneo al contratto tra promittente e stipulante e, se vi ha interesse, acquista il diritto per effetto dell’accordo dei contraenti, nel rispetto delle norme di legge.
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