Logo




Newsletter -  marzo 2024

 

Novità giurisprudenziali

 

Cassazione del 12/3/2024, n. 6535 sez. III civile

La condizione di adempimento, non meramente potestativa, apposta ad un contratto è ammissibile quando non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma da un evento incerto che non incide sulla fase programmatica del contratto bensì su quella esecutiva, con la conseguenza che il contratto è perfezionato relativamente al suo contenuto e rimane sottoposto a condizione soltanto per la sua esecuzione.

 

La condizione si considera meramente potestativa quando dipende dal mero arbitrio, mentre non lo è se l’evento dipende, oltre che dalla volontà, anche da elementi estrinseci.

 

Cassazione del 14/3/2024, n. 6871 sez. I civile

Nell’interpretazione di una clausola contrattuale, il primo criterio da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni, in subordine i principi dettati dagli articoli 1362 e 1365 del codice civile e, qualora essi non risultassero esaustivi, i criteri interpretativi integrativi previsti dagli articoli 1366 e 1371 del codice civile. Il principio di conservazione, previsto dall’articolo 1367 del codice civile si applica, invece, quando la clausola del contratto rimane oscura nonostante l’utilizzo di altri criteri interpretativi, tra cui quello letterale, logico e sistematico, purché la conservazione del contratto non comporti un’interpretazione sostitutiva della volontà delle parti.

 

Ai criteri basati sull’elemento letterale, logico e sistematico, laddove questi non siano sufficienti per interpretare la volontà delle parti, si aggiunge, in via sussidiaria, la possibilità di ricorrere alla valutazione del comportamento complessivo delle parti, per individuare il significato delle clausole nella comune intenzione dei contraenti.

 

P.IVA 09387740013

 

www.notaioannapolimeno.it

 

Per cancellarti dalla newsletter clicca qui