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Newsletter - dicembre 2023

 

Novità giurisprudenziali

 

Cassazione, 13 dicembre 2023 n 34872, sez. I civile

Per i beni nel fondo patrimoniale occorre distinguere tra i creditori che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali spetta la garanzia generica sui beni, come previsto dall’articolo 170 del codice civile, e i creditori che invece erano al corrente dell’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, perché ad essi è preclusa la possibilità di agire esecutivamente sui beni del fondo patrimoniale, ferma restando la possibilità di promuovere l’azione revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell’articolo 2901, I comma, n 1 del codice civile, in quanto atto a titolo gratuito.

 

Si ritiene, secondo un’opinione riscontrata in dottrina e in giurisprudenza, che per opporsi all’esecuzione debba essere provata l’effettiva conoscenza da parte del creditore dell’estraneità ai bisogni della famiglia, non essendo ritenuta sufficiente l’argomentazione che la suddetta estraneità si sarebbe potuta conoscere mediante l’ordinaria diligenza.

 

Cassazione, 12 dicembre 2023 n 34717, sez. II civile

Per attuare la disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute, prevista dall’articolo 907 del codice civile, occorre che l’acquisto del diritto di veduta sul fondo del vicino sia anteriore rispetto all’esercizio della facoltà di costruire da parte del proprietario del fondo. Ne consegue che, nel caso in cui l’usucapione del diritto di esercitare la servitù di veduta non sia ancora maturato per non essersi compiuto il termine, non può essere richiesto l’arretramento della costruzione alla distanza prevista, nonostante il principio di retroattività degli effetti dell’usucapione, che rimane comunque commisurata alla situazione di fatto e di diritto esistente al compimento del termine.

 

Dalla formulazione dell’articolo 907 del codice civile si arguisce che non si possa invocare il rispetto della distanza legale se il diritto di veduta è stato acquistato dopo che è stata effettuata la costruzione a distanza inferiore, essendo l’anteriorità dell’acquisto del diritto di veduta un presupposto per l’applicazione della norma sulla distanza delle costruzioni dalle vedute.

 

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